Riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis

  • Servizio attivo

Procedimento di cittadinanza italiana "iure sanguinis"

A chi è rivolto

Il servizio è rivolto ai soggetti nati all'estero che intendono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana per filiazione "iure sanguinis", in quanto figli (primo grado di discendenza), oppure nipoti (secondo grado di discendenza) di un cittadino che in vita, o al momento della morte, sia in esclusivo possesso della cittadinanza italiana.

È inoltre possibile chiedere la cittadinanza italiana "iure sanguinis" per i figli di un genitore che è stato residente (residenza legale) in Italia per almeno due anni successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana, e prima della nascita o adozione del richiedente.
 

Descrizione

La Legge 05/02/1992, n. 91, art. 1 stabilisce che è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Viene, quindi, confermato il principio dello ius sanguinis come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza mentre lo ius soli resta un'ipotesi eccezionale e residuale.

Con Decreto-Legge 28/03/2025, n. 36 e successivamente con Legge 23/05/2025, n. 74 il principio è stato modificato in modo sostanziale, restringendo l’accesso alla cittadinanza per discendenza.

La nuova disciplina (articolo 3-bis) prevede che è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:

a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data
a-bis) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27 marzo 2025
b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data
c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana
d) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.

Come fare

Il servizio può essere attivato presentando tutta la documentazione prevista.
Una volta ricevuta la domanda, l'ufficiale di stato civile verifica la regolarità della documentazione ricevuta rapportandosi con i consolati italiani per eventuali riscontri.

Il procedimento si conclude con il riconoscimento della cittadinanza italiana e la conseguente trascrizione degli atti di stato civile del richiedente.

Cosa serve

Ai fini del riconoscimento è necessario presentare la seguente documentazione:
• Estratto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero, rilasciato dal Comune italiano ove egli nacque;
• Atti di nascita, muniti di traduzione ufficiale italiana, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
• Atto di matrimonio dell'avo italiano emigrato all'estero;
• Atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
• Certificato rilasciato dalle Competenti Autorità dello Stato Estero di Emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l'avo italiano a suo tempo emigrato dall'Italia non acquisto' la cittadinanza dello Stato Estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell'ascendente dell'interessato;
• Certificato rilasciato dalla competente Autorità Consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea retta né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini dell'art. 7 della Legge 13 giugno 1912 n. 555 e e art. 11 della Legge 05 febbraio 1992 n. 91;
• Certificato di residenza.

Cosa si ottiene

A conclusione positiva del procedimento, ai richiedenti verrà riconsociuta la cittadinanza italiana iure sanguinis.

Tempi e scadenze

Dalla presentazione dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza, l'Ufficiale di Stato Civile avvia il procedimento per la verifica della sussitenza dei requisiti di cittadinanza iure sanguinis, con un termine di conclusione del procedimento di 180 giorni come da Delibera di Giunta n. 27 del 20/02/2025

Costi

E' necessario apporre all'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, una marca da bollo da € 16,00.
Inoltre, come indicato nella Delibera di Giunta n. 27 del 20/02/2025, sarà neccessario effettuare un versamento di € 600,00 tramite PagoPa.

Accedi al servizio

Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.

Stato civile

Piazza Garibaldi n. 1 Argenta (Fe)

Condizioni di servizio

Contatti

Telefono: +39 0532.330.247
Telefono: +39 0532.330.234

Unità organizzativa responsabile

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Allegati

Ultimo aggiornamento: 11/06/2026, 17:00

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