Né la Costituzione né il codice civile definiscono il matrimonio, ma dalle disposizioni di legge si può ricavare che si tratta di un vincolo che unisce due persone e che attribuisce ai coniugi uno status giuridico ben preciso, dal quale derivano una serie di diritti e di doveri. In Italia si possono celebrare due tipi di matrimonio che hanno efficacia giuridica: quello civile, disciplinato interamente dalle norme codicistiche, e quello concordatario, ossia il matrimonio canonico trascritto nei registri dello stato civile grazie agli accordi stipulati con la Santa Sede nel Concordato del 1929 e con gli Accordi di Villa Madama del 1984, resi esecutivi con la legge di ratifica n. 121/1985. Il matrimonio civile è celebrato pubblicamente nella Casa Comunale davanti all’Ufficiale dello Stato Civile, alla presenza di due testimoni, innanzi al quale i nubendi manifestano il loro consenso all’unione. A seguito delle dichiarazioni e della lettura degli artt. 143, 144 e 147 c.c., che elencano i diritti e i doveri dei coniugi reciprocamente e nei confronti della prole, viene redatto l’atto di matrimonio, di cui viene data lettura dopo la celebrazione.