Dichiarazioni anticipate di trattamento - D.A.T.
Scheda Informativa
Dichiarazioni anticipate di trattamento - D.A.T. (Testamento biologico) Iscrizione alla Banca Dati Nazionale L'art. 32 della nostra Costituzione così dispone: “Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. Ebbene tale enunciato disciplina l'istituto del “consenso informato” secondo il quale nessuno può essere sottoposto ad un trattamento sanitario contro la sua volontà (salvo che la legge non disponga altrimenti) e senza essere stato prima adeguatamente informato su tutte le circostanze rilevanti. Tale tematica è stata più volte affrontata dal nostro legislatore fino ad istituire, prima con la legge 219 del 2017 e poi ad integrazione con il DM 168 del 2019, la “DAT” ovvero la Disposizione Anticipata di Trattamento comunemente conosciuta con l'espressione “Testamento biologico”.
A chi rivolgersi
Amministrativo Rosa Ferrandina
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Testamento biologico e DAT
Il Testamento biologico è la modalità con la quale un soggetto può esprimere le proprie volontà con riferimento ai trattamenti medici ai quali intenda o non intenda sottoporsi laddove si dovesse trovare nell'impossibilità di esprimere con coscienza il c.d. consenso informato e pertanto, non dovesse essere in grado di manifestare con lucidità le proprie intenzioni circa i trattamenti cui dovrebbe sottoporsi. Lo strumento della DAT ha questa finalità, infatti, la recente legge, su menzionata, prevede che ogni “persona maggiorenne e capace di intendere e di volere (disponente), in previsione di una futura incapacità di autodeterminarsi possa, attraverso la stessa, esprimere le proprie convinzioni in materia di cure” ovvero prestare o meno il proprio consenso ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, indicando anche una persona di fiducia che lo rappresenti nelle relazioni con medici e strutture.
Divieto di accanimento terapeutico
Particolare rilievo assume la figura del Medico il quale, alla luce dell'art. 2 della legge 219 DEL 2017, ha l'obbligo di adoperarsi per alleviare le sofferenze del paziente, anche in caso di rifiuto o revoca del consenso al trattamento sanitario. In sostanza, dunque, l'appropriata terapia del dolore è sempre garantita. Tuttavia, la legge sancisce il divieto di accanimento terapeutico, stabilendo che il medico "nei pazienti con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati".
Modalità di redazione delle Dat
Le Dat sono vincolanti e potranno essere così diversamente redatte: 1. dal notaio (sia con atto pubblico, sia con scrittura privata in cui la persona scrive autonomamente le proprie volontà e fa autenticare le firme dal notaio), in entrambe i casi il notaio conserva l'originale; 2. presso l'Ufficio di stato civile del Comune di residenza (con scrittura privata) che provvede all'annotazione in un apposito registro; 3. presso le strutture sanitarie competenti nelle Regioni che abbiano regolamentato la raccolta delle Dat (con scrittura privata) 4. presso gli Uffici Consolari italiani, per i cittadini italiani all'estero (nell'esercizio delle funzioni notarili).
Chi è il fiduciario
Il fiduciario è colui il quale, maggiorenne e capace di intendere e di volere, accetta, espressamente all'interno della Dat o con documento separato da allegare alla stessa, l'incarico dal disponente di rappresentarlo nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie e che pertanto, in caso di bisogno, potrà accedere alla Banca dati nazionale o a quella del Comune per recuperare copia delle Dat. Infatti, il suo nominativo viene registrato nella Banca dati nazionale insieme a quello del disponente i quali, allo stesso tempo, potranno, l'uno rinunciare, l'altro revocare, senza alcun obbligo di motivazione.
Funzione della Banca Nazionale Dati
Il Ministero della Salute, con Decreto del 10 dicembre 2019 n.168, in vigore dal 1 febbraio 2020, ha regolamentato l'istituto della Banca Dati Nazionale (istituita con legge 205 del 2017) avente quali obiettivi: - raccogliere copia delle disposizioni anticipate di trattamento; - garantirne il tempestivo aggiornamento in caso di rinnovo, modifica o revoca; - assicurare la piena accessibilità delle Dat sia da parte del medico che ha in cura il paziente, in situazioni di incapacità di autodeterminarsi, sia da parte del disponente che del fiduciario eventualmente da lui nominato.Chi può accedere al servizio di consultazione delle Dat registrate nella Banca Dati Nazionale - il disponente - il fiduciario eventualmente da lui nominato; - il medico che ha in cura il disponente in situazioni di incapacità di autodeterminarsi ed è chiamato ad effettuare accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche o eseguire trattamenti sanitari sul disponente, attraverso autenticazione SPID.Informazioni utili per la presentazione della Dat presso il Comune Il disponente deve presentarsi di persona insieme all'eventuale fiduciario (entrambi muniti di un documento d'identità valido e del codice fiscale), e dopo aver letto l'informativa sul trattamento dei dati del Ministero della Salute, può consegnare la DAT unitamente alla domanda di registrazione. L'interessato, oltre all'iscrizione, può scegliere di trasmettere alla banca dati anche il documento scansionato della propria DAT. L'ufficio rilascia ricevuta della PEC inviata.
L'Ufficiale di Stato Civile
L'Ufficiale di Stato Civile, nel nostro ordinamento, è l'organo competente a ricevere gli atti dello stato civile; in particolare, si occupa di registrare e certificare tutti i dati personali del cittadino aventi rilievo amministrativo (cittadinanza, nascita, matrimonio o unione civile, morte). Contestualmente, accerta tali dati, che nel loro insieme costituiscono lo stato civile del cittadino, e registra i fatti giuridici che modificano condizioni e situazioni personali. Ebbene, il nostro legislatore, attraverso la normativa in esame, ha ulteriormente ampliato le competenze dell'Ufficiale il quale diviene anche “custode” delle Disposizioni Anticipate di Trattamento dei propri cittadini dal momento in cui alla luce dell'art. 4 c. 6 della legge 219 del 2017, i disponenti possono consegnare personalmente la propria Dat all'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza. In particolare, la disciplina prevede che l'Ufficiale: - non partecipa alla redazione delle DAT, né fornisce informazioni sul contenuto; - verifica l'effettiva residenza del disponente e ne accerta l'identità; - provvede a compilare il modulo on-line presente sul sito del Ministero della Salute, per la registrazione nella Banca dati nazionale rilasciando al disponente la ricevuta di avvenuta consegna
Modalità di presentazione
Le persone che decidono di presentare le proprie DAT al Comune di Argenta quale comune di residenza, devono prenotare un appuntamento: centralino: 0532/330111 indirizzo mail: municipio@pec.comune.argenta.fe.it
Costi a carico dell'utente
Non sono soggette a costi o spese per diritti e bolli
Privacy
Normativa
DECRETO 10 dicembre 2019, n. 168
Legge 22 dicembre 2017, n. 219
Modulistica
La modulistica è disponibile in due formati: PDF per la stampa e la consegna a mano; modulo online per la compilazione e la trasmissione senza muoversi da casa.
Leggi le istruzioni per la compilazione e l'invio.
Stato Civile - modulo presentazione DAT