L'art.12 della
Legge n.162/2014 prevede, a decorrere dall'11/12/2014, la possibilità per i coniugi, in pieno accordo tra di loro, di comparire direttamente innanzi all'ufficiale dello stato civile del Comune competente per concludere un accordo di separazione o di divorzio.
L'assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.
Tale modalità semplificata è possibile solo quando:
NON vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti (vengono considerati i figli di entrambi i coniugi o di uno solo di essi);
L'accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale (es. uso della casa coniugale)
La procedura prevede :
1) consegna all'Ufficio di Stato Civile delle dichiarazioni come disposte nella modulistica;
2) previo appuntamento i coniugi si presentano innanzi all'Ufficiale dello stato Civile per la sottoscrizione dell'atto di Accordo di Separazione/Divorzio consegnando copia dei documenti di riconoscimento e copia di avvenuto versamento dei diritti di stato civile.
Al momento della sottoscrizione è necessario stabilire una seconda data in cui i coniugi dovranno presentarsi per sottoscrivere l'atto di conferma trascorso un periodo minimo di 30 giorni;
3) alla data indicata nell'atto di Accordo i coniugi dovranno presentarsi entrambi per la sottoscrizione della Conferma di Separazione/Divorzio. Se i coniugi non si presentano alla data prevista , l'accordo sottoscritto nel primo atto, non produrrà alcun effetto.
Esclusivamente previo appuntamento e verifica requisiti di cui alle dichiarazioni sostitutive di certificazione allegate.
Pagamento di un diritto di segreteria.