Domanda di assegnazione alloggi ERP

Scheda Informativa

Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica sono assegnati, a seguito di istanza, sulla base di specifica graduatoria.
La graduatoria viene predisposta secondo i punteggi ottenuti e tenendo presenti i requisiti indicati dalla Regione con specifico atto ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 24/2001 e ss.mm.ii. .
La graduatoria degli alloggi erp è una graduatoria aperta e viene formulata ed aggiornata dal Comune ogni sei mesi con determinazione del dirigente.
La prima graduatoria è predisposta previo avviso pubblico, successivamente si procederà con l'aggiornamento semestrale della graduatoria vigente.
Periodicamente, attraverso avvisi pubblici ed ogni altra forma di pubblicità che si ritiene utile ed opportuna, viene riproposta adeguata informazione ai cittadini circa la possibilità di presentare in ogni momento domanda per l'assegnazione di alloggi erp
Fino all'approvazione della graduatoria di assegnazione, gli alloggi sono assegnati sulla base delle graduatorie vigenti.
Ai fini dell'inserimento nella graduatoria sono considerate soltanto le istanze pervenute entro i 30 giorni antecedenti la data di aggiornamento della stessa.
La graduatoria sarà aggiornata su istanza dell'interessato che provvederà a documentare all'ufficio competente le variazioni in base alle quali chiede l'aggiornamento. Qualora tali variazioni, che danno luogo alla modifica del punteggio, siano acquisite autonomamente dall'ufficio, il punteggio sarà variato senza bisogno dell'iniziativa dell'interessato, cui sarà comunicato.
In condizioni di estrema emergenza abitativa dovuta a: calamità naturali (quali terremoti, esondazioni, scoppi) e altri eventi che abbiano determinato l'impossibilità di continuare ad utilizzare immobili ad uso abitativo, o ad accertate situazioni di violenza o maltrattamenti, il Comune, sulla base di idonea documentazione e con motivato provvedimento del dirigente competente, dispone assegnazioni temporanee di alloggi di erp prescindendo dai requisiti del Regolamento ed indipendentemente dalla graduatoria esistente.
Dette assegnazioni provvisorie non possono avere durata superiore a due anni e non possono trasformarsi in assegnazioni definitive.
Al nucleo familiare in emergenza abitativa, collocato entro le prime 10 posizioni nella graduatoria di assegnazione di alloggi di erp può essere prorogata l'assegnazione temporanea per un periodo di massimo due anni.
Le domande per l'assegnazione di un alloggio erp possono essere presentate al Comune in qualsiasi momento.
Devono essere redatte su apposito modulo, scaricabile anche dal sito internet del Comune, possono essere inoltrate a mano, con posta elettronica certificata o con Raccomandata R/R, e devono indicare e/o documentare, anche con autocertificazione:
-   la composizione del nucleo familiare richiedente l'assegnazione;
-   i dati personali (anagrafici, reddituali e lavorativi) di ciascun componente;
-   il possesso dei requisiti richiesti; 

I requisiti e le condizioni di punteggio dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda, oltre che dal richiedente, anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare per il quale si chiede l'assegnazione, ove previsto.
I requisiti per accedere all'erp sono da riferirsi ai soli soggetti specificati nella relativa istanza di assegnazione qualora questa individui come soggetti interessati all'accesso solamente uno o parte dei componenti del nucleo originario.
Le domande potranno essere presentate da un componente del nucleo familiare che verrà considerato a tutti gli effetti amministrativi e gestionali il referente del nucleo.
I requisiti per l' accesso negli alloggi di edilizia residenziale pubblica debbono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente ai requisiti di cui alle lettere C), D), E), anche da parte degli altri componenti il nucleo avente diritto alla data di presentazione della domanda.
I requisiti per accedere all'erp , con le precisazioni di cui sopra, sono da riferirsi ai soli soggetti specificati nella relativa istanza di assegnazione qualora questa individui come soggetti interessati all'accesso solamente uno o parte dei componenti del nucleo originario.
Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita da coniugi e dai figli, legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati, con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare, purché conviventi, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado.
Si intende inoltre per nucleo famigliare anche quello fondato sulla stabile convivenza more uxorio, nonché il nucleo formato da persone, anche non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza abbia carattere di stabilità, sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e sia iniziata da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di assegnazione ,salvo che ne sia derivata la nascita di figli  e comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

A Può richiedere l'assegnazione il richiedente che sia:
a.1) cittadino italiano;
a.2) cittadino di Stato aderente all'Unione Europea
a.3) familiare di un cittadino dell'Unione Europea, non avente la cittadinanza di uno Stato membro, regolarmente soggiornante di cui all'art.19 del D.Lgs 06.02.2007 n.30;
a.4) titolare di protezione internazionale, di cui all'art.2 del D. Lgs. 19/11/2007 n.251 e ss.mm. (status di rifugiato e status di protezione sussidiaria);
a.5) cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
a.6) cittadino straniero regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.
Coloro che hanno un titolo di soggiorno biennale scaduto ed in fase di rinnovo, possono fare la domanda di erp presentando la ricevuta della istanza di rinnovo; la domanda di erp sarà però inserita in graduatoria con riserva.

B Può richiedere l'assegnazione il richiedente che:
b.1) abbia residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito del territorio regionale da almeno 3 anni;
b.2) abbia residenza anagrafica o svolga attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune presso il quale si presenta la domanda o nel Comune o in uno dei Comuni cui si riferisce il bando di concorso;
il soggetto iscritto all'AIRE può far domanda presso il Comune in cui è iscritto purché possa dimostrare la residenza anagrafica nell'ambito territoriale regionale per almeno 3 anni, anche non continuativi.
Il richiedente iscritto all'AIRE, entro il termine stabilito dal Regolamento comunale e comunque non oltre sei mesi dal provvedimento di assegnazione dell'alloggio è tenuto ad occupare l'alloggio, pena la decadenza dall'assegnazione prevista dall'art. 25 comma 7 L.R. n. 24/2001.
I limiti relativi alla residenza anagrafica possono essere derogati laddove si realizzino specifici accordi intercomunali, anche nell'ambito delle Unioni di Comuni, volti a favorire la mobilità dei cittadini negli alloggi di ERP.


C
c.1) i componenti il nucleo avente diritto non devono essere titolari, complessivamente, di una quota superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sul medesimo alloggio ubicato in qualsiasi Comune del territorio nazionale e adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 5 luglio 1975.
Non preclude l'assegnazione e la permanenza nell'alloggio di ERP:
- la titolarità dei diritti sopraindicati nel caso in cui l'alloggio su cui si vanta il diritto risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune. Il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio.
- la nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%;
- il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell'alloggio emesso dal Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 560, comma 3, c.p.c. ;
- il diritto di proprietà sull'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale, o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza more uxorio il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l'accesso nell'alloggio ERP qualora l'alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell'ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti.


D
d.1) i componenti il nucleo avente diritto non devono avere ottenuto precedenti assegnazioni di alloggi ERP, cui è seguito il riscatto o l'acquisto, ai sensi della Legge n. 513/77 o della Legge n. 560/93, o di altre disposizioni in materia di cessione a prezzo agevolato, sempre che l'alloggio non risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune o non sia perito senza dar luogo a risarcimento del danno;
d.2)i componenti il nucleo avente diritto non devono avere ottenuto precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da altri Enti Pubblici al fine di realizzare o acquistare un alloggio, sempre che l'alloggio non risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune o non sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno.
In entrambe le ipotesi d.1) e d.2) il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio.

E Il limite di reddito per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica viene calcolato secondo i criteri stabiliti dal DPCM n.159 del 5/12/2013, in base al parametro ISEE, nel rispetto della normativa regionale vigente al momento della presentazione della domanda.

Ai fini dell'ammissibilità dell'istanza, almeno uno dei componenti il nucleo richiedente, deve dimostrare di svolgere una attività lavorativa o di disporre di redditi non soggetti ad IRPEF (quali ad esempio le pensioni sociali e di invalidità, le indennità di accompagnamento e assegni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili). Tale condizione dovrà essere dimostrata al momento della presentazione della domanda nonché in sede di verifica requisiti per l'eventuale assegnazione.
Come limite minimo di reddito si assume un importo pari al 50% dell'assegno sociale. Si acquisisce come riferimento la tabella di cui alla Circolare del Ministero dell'Interno relativa al D.Lgs n. 30 del 06.02.2007 e s.m.i.

A chi rivolgersi

Amministrativo Barbara Caravita

Telefono: 0532.330.259

Cellulare:

Fax:

E-mail: b.caravita@comune.argenta.fe.it

Profilo: Amministativo

Funzioni:

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Modalità di presentazione

Le domande vanno presentate presso l'Ufficio Casa  sito in  Piazza Garibaldi n. 3, l'ufficio presta inoltre assistenza a tutti gli assegnatari di alloggi popolari agendo da tramite con l' A.C.E.R. di Ferrara, azienda che gestisce gli alloggi, per tutte le problematiche connesse (comunicazioni di ospitalità, domande di ampliamento, mobilità, uscita di persone dal nucleo, disdette ecc.).

Si ricorda inoltre che per tutti i problemi di manutenzione (segnalazione guasti, richiesta di interventi nell'alloggio o nelle parti comuni del fabbricato, la cui riparazione competa all'ACER) dal 1° gennaio 2015 è attivo il numero verde gratuito 800-732330

Tempi e costi a carico dell'utente

nessun costo a carico dell'utente

Normativa

Raccolta dei Regolamenti comunali per la gestione del patrimonio di edilizia residenziale popolare
Delibera di Consiglio Comunale n. 96 del 19/12/2015
Regolamento per la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica approvato con Delibera CC n. 71 del 28/09/2017

Modulistica

La modulistica è disponibile in due formati: PDF per la stampa e la consegna a mano; modulo online per la compilazione e la trasmissione senza muoversi da casa. Leggi le istruzioni per la compilazione e l'invio.
Ufficio Casa - Domanda assegnazione alloggio erp
Ufficio Casa - Griglia di valutazione del punteggio
Allegati alla pagina
Graduatoria 2_2022 det 807 del 24_11_2022
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graduatoria 2 2022
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Anagrafica dell'Ente
Comune di Argenta
Piazza Garibaldi 1
44011 Argenta (FE)
Tel. 0532.330.111- Fax 0532-330.217
Cod. ISTAT 038/001
Partita I.V.A. 00108090382
Codice Fiscale 00315410381
municipio@pec.comune.argenta.fe.it

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Pubblicato nel marzo del 2015
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