Tutte le informazioni per presentare domanda. Termine ultimo per la presentazione delle domande di acconto: 30 agosto 2023.

Alluvione: primo contributo da 5.000 euro, con un acconto di 3.000, alle famiglie la cui abitazione principale è stata allagata; le procedure per chi ha avuto danni alle abitazioni.

Leggi l'ordinanza completa sul sito web del Dipartimento della Protezione Civile.

Modulistica
A questa pagina è possibile trovare tutti i moduli scaricabili sul sito della Regione Emilia Romagna



A chi rivolgersi
Per richiedere informazioni è possibile contattare la segretria del comune di Argenta tel. 0532-330.257



Come funziona il CIS?

Il contributo è erogato in due tranche: un acconto di € 3.000,00 e un successivo saldo fino ad un massimo di € 5.000,00, cui è aggiunto un ulteriore contributo forfetario di € 750,00 per concorso a spese di perizia, la cui presentazione non è comunque necessaria per l'ottenimento di questo contributo.

La possibilità di richiedere ad un professionista l'elaborazione di una perizia (beneficiando del contributo forfetario) ha lo scopo di accelerare la ricognizione complessiva dei danni subiti dai soggetti privati anche in previsione di eventuali ulteriori provvidenze per importi eccedenti la misura di € 5.000,00 o per fattispecie di danno attualmente non previste (veicoli), tenuto conto anche di eventuali risarcimenti assicurativi.

L'acconto è erogato a prescindere dalla presentazione della documentazione giustificativa, mentre all'erogazione del saldo si procederà solo a seguito di presentazione e verifica della documentazione (da allegarsi integralmente e solamente alla domanda di saldo).

La documentazione giustificativa deve essere relativa all'intero importo del contributo percepito.

Ad esempio:

1) a fronte di spese sostenute per € 10.000,00 in sede di presentazione della domanda di saldo dovranno essere allegati giustificativi di spesa per un importo fino ad € 5.000,00. In sede di saldo sarà in tal caso erogato un importo pari ad € 2.000,00 più il contributo forfetario di € 750,00;
2) a fronte di spese sostenute per € 4.000,00 in sede di presentazione della domanda di saldo dovranno essere allegati giustificativi di spesa per un importo fino ad € 4.000,00. In sede di saldo sarà in tal caso erogato un importo pari ad € 1.000,00;
3) a fronte di spese sostenute per un importo uguale ad € 3.000,00 il beneficiario non deve presentare la domanda di saldo ma dovrà comunque presentare la documentazione giustificativa completa della spesa effettivamente sostenuta entro il 30/10/2023 secondo modalità che saranno note successivamente;
4) a fronte di spese sostenute per un importo inferiore ad € 3.000,00 il beneficiario non deve presentare la domanda di saldo, ma dovrà comunque presentare la documentazione giustificativa completa della spesa effettivamente sostenuta entro il 30/10/2023 secondo modalità che saranno note successivamente e sarà tenuto a riversare la differenza.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande di acconto è il 30/08/2023.
Il termine ultimo per la presentazione delle domande di saldo è il 31/10/2023.

Gli ordini di pagamento dell'acconto e del saldo del contributo sono disposti dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e i pagamenti saranno eseguiti unicamente mediante bonifico su conto corrente bancario, postale o libretto postale, purché munito di codice IBAN.

Per la tipologia di spese ammesse e per i casi di esclusione vedere l'allegato al modulo A1 oppure la pagina dedicata.


Chi può richiedere questo contributo?
 
Possono presentare domanda i nuclei familiari che avevano alla data dell'evento dimora principale, abituale e continuativa in un'unità abitativa risultata allagata, o direttamente interessata da movimenti franosi o smottamenti che l'hanno resa non utilizzabile.
Il contributo può essere riconosciuto per il ripristino dei danni anche alle parti comuni di un edificio residenziale in cui è presente, alla data dell'evento calamitoso, almeno un'abitazione principale, abituale e continuativa, qualora i danni non consentano la fruibilità dell'edificio.

Il dichiarante che richiede il CIS è:
1) il proprietario, per l'unità immobiliare che costituisce la sua abitazione principale abituale e continuativa;
2) il proprietario, per l'unità immobiliare che costituisce abitazione principale abituale e continuativa di altra persona che è locatario/comodatario/usufruttuario/titolare di altro diritto reale di godimento;
3) il locatario/comodatario/usufruttuario/titolare di altro diritto reale di godimento, per l'unità immobiliare che costituisce la propria abitazione principale abituale e continuativa.
4) l'amministratore di condominio, per le parti comuni il cui ripristino è necessario per l'accesso e la fruibilità di almeno una unità immobiliare che costituisce abitazione principale abituale continuativa di un condomino;
5) il condomino delegato da altri condomini, per le parti comuni il cui ripristino è necessario per l'accesso e la fruibilità di almeno una unità immobiliare che costituisce abitazione principale abituale continuativa di un condomino;
6) un soggetto terzo delegato, munito di procura speciale.


Costi ammissibili ed esclusioni

COSTI AMMISSIBILI NEL LIMITE DI 5.000,00 euro

Per le finalità indicate nel presente modulo di richiesta, ovvero:
1. ripristino, anche parziale, dei danni all'abitazione principale, abituale e continuativa;
2. ripristino, anche parziale, dei danni ad una o più pertinenze dell'abitazione principale, abituale e continuativa;
3. ripristino, anche parziale, dei danni alle parti comuni di un edificio residenziale in cui è presente, alla data dell'evento calamitoso, almeno un'abitazione principale, abituale e continuativa;
4. ripristino di aree e fondi esterni necessari per l'accesso e fruizione dell'abitazione principale, abituale e continuativa o delle sue pertinenze;
5. interventi di pulizia e rimozione di acqua, fango e detriti dall'abitazione principale, abituale e continuativa, dal fabbricato e/o dalla relativa area esterna pertinenziale;
6. la sostituzione, o il ripristino, o l'acquisto di beni mobili distrutti o danneggiati ubicati all'interno della abitazione principale, abituale e continuativa, allo scopo di mitigare i più gravi disagi nella gestione degli aspetti correnti della vita quotidiana (tipologie da 11 a 16)

Sono ritenuti ammissibili i giustificativi relativi alle seguenti tipologie di spesa:
1. Elementi strutturali
2. Finiture interne ed esterne
3. Serramenti interni ed esterni
4. Impianti: di riscaldamento, idrico-fognario (compreso i sanitari), elettrico, fotovoltaico, citofonico, diffusione del segnale televisivo, allarme, rete dati LAN, climatizzazione
5. Ascensore, montascale
6. Pertinenza
7. Area e fondo esterno necessari per l'accesso e fruizione dell'abitazione o delle pertinenze;
8. Pulizie e rimozione acqua/fango/detriti
9. Eventuali adeguamenti obbligatori per legge
10. Prestazioni tecniche (progettazione, direzione lavori, ecc.), comprensive di oneri riflessi (cassa previdenziale ed IVA) nei limiti del 10% dei lavori al netto dell'IVA, se necessarie in base alla normativa vigente in materia di edilizia e tecnica
11. Arredi presenti nell'abitazione
12. Elettrodomestici presenti nell'abitazione
13. Elettrodomestici presenti nelle pertinenze
14. Materiale didattico
15. Stoviglie e utensili di uso comune
16. Abbigliamento (nel limite del 10% del contributo spettante)

Esclusioni
Sono escluse le spese riguardanti:
a. danni a immobili di proprietà di una persona fisica o di un'impresa destinati alla data dell'evento calamitoso all'esercizio di un'attività economica e produttiva, ovvero destinati a tale data all'uso abitativo se la proprietà di tali immobili faccia comunque capo ad un'impresa;
b. danni ad aree e fondi esterni al fabbricato non direttamente funzionali all'accesso al fabbricato o alla fruibilità dello stesso o non funzionali ad evitarne la delocalizzazione;
c. danni ai fabbricati, o loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi e salvo altresì quanto previsto all'articolo 19-bis “Tolleranza” della L.R. n. 23/2004 e s.m.i.;
d. danni ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultino iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata apposita domanda di iscrizione a detto catasto entro tale data;
e. danni ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione;
f. danni ai beni mobili registrati.
Anagrafica dell'Ente
Comune di Argenta
Piazza Garibaldi 1
44011 Argenta (FE)
Tel. 0532.330.111- Fax 0532-330.217
Cod. ISTAT 038/001
Partita I.V.A. 00108090382
Codice Fiscale 00315410381
municipio@pec.comune.argenta.fe.it

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Pubblicato nel marzo del 2015
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