gli ANIMALI d'affezione Siamo decisamente una comunità che ama gli animali: lo dicono i numeri. Al 31 dicembre 2016 risultavano registrati all'anagrafe canina ben 3.860 cani, uno ogni 2,5 famiglie. E parliamo di cani, ma lo scenario è ben più articolato e interessante, perchè a questi vanno aggiunti gatti, conigli, furetti, pappagalli, tartarughe, pesci, criceti, per citare i più comuni.
Animali che rientrano a pieno titolo in quella che con legge regionale n.5 del 17 febbraio 2005 ha definito animali d'affezione: "ovvero ogni animale tenuto o destinato ad esserlo, dall'uomo per compagnia o affezione, senza fini produttivi o alimentari."
Abbiamo quindi pensato di dedicare alcune pagine proprio ai nostri cari amici animali, anche per ricordare che da diversi anni il Comune di Argenta si è dotato di un regolamento specifico sulla loro tutela di cui riproponiamo in queste pagine alcuni tra i passaggi più importanti per ribadire con forza quanto la nostra amministrazione ci tenga a promuovere una cultura del rispetto degli animali che, inutile dirlo, si traduce nel rispetto verso tutti gli esseri viventi.
Regole importanti che ognuno di noi, soprattutto coloro che fossero in procinto di adottare o acquistare un animale, devono conoscere e rispettare. Nelle pagine seguenti, invece, vi raccontiamo del canile intercomunale di Portoverrara, un servizio che risponde al randagismo e all'abbandono sul nostro territorio e sull'associazione A coda alta, un gruppo di volontari che si occupa delle colonie feline e della sterilizzazione dei randagi sul nostro territorio.
Importante In caso di ritrovamento di animali feriti, cani vaganti (randagi o smarriti), per il loro recupero chiamare la Polizia Municipale 0532 330301 e/o le altre forze di polizia.
Una zampa per ... I gatti di Bea!!!Tutti li conoscono come "I Gatti di Bea ", un gruppo di volontari c he fa capo alla ONLUS ferrarese "A coda alta ", impegnati da diversi anni nel fornire supporto informativo e logistico alle colonie feline presenti nel territorio dell 'Unione dei Comuni Valli e delizie.I comuni dell'Unione Valli e Delizie e l'ASL veterinaria di Ferrara come previsto dalla Legge reg. 27 del 2000, hanno stipulato una convenzione per la sterilizzazione dei gatti delle colonie feline con i volontari dell'associazione “A coda alta”, conosciuti sul territorio come “I gatti di Bea” https://www. facebook.com/iGattiDiBea.
Per censire una nuova colonia i cittadini del comune di Argenta devono far pervenire la richiesta all'ufficio Ambiente Unione Valli e Delizie - sede di Argenta tel 0532 330369 - fax 0532 330240 mail r.ruvinetti@unionevalliedelizie.fe.it, dal quale, dopo opportune verifiche, partirà tutto l'iter per l'avvio delle sterilizzazioni.
Al referente verranno comunicati il numero identificativo della colonia e le informazioni necessarie per accordarsi con i volontari su come procedere.
Questo è ciò che “A coda alta” svolge in convenzione, ma parte delle attività dell'associazione riguarda in senso più ampio la tutela e il benessere dei gatti.
Abbiamo chiesto ai volontari di raccontarci cosa fanno esattamente per gli amici “pelosi”:
“Il nostro lavoro è fatto di tante cose: ci occupiamo principalmente della cura delle colonie feline, attraverso la cattura e la sterilizzazione dei gatti, mettiamo a disposizione dei referenti gabbie autocatturanti, trasportini, cibo, quando ne abbiamo, e offriamo supporto logistico; organizziamo banchetti per la raccolta cibo; raccolte fondi; cene di beneficenza, ma soprattutto ci attiviamo per l'adozione dei gatti, soprattutto cuccioli, che nel periodo fra marzo e ottobre sono tantissimi. Negli ultimi anni abbiamo trovato casa in media a 150 gatti l'anno. Questo è motivo di grande soddisfazione, ma è il frutto di un lavoro davvero enorme per le nostre poche forze. Quello che chiediamo alle amministrazioni è una collaborazione ancora più stretta ed efficace in merito a quanto disciplinato dalla normativa e che non ha ancora trovato applicazione nel nostro territorio. Nello specifico il recupero, la cura e lo stallo di gatti incidentati o feriti, delle cucciolate recuperate in situazioni di pericolo, fino all'adozione e un servizio di reperibilità veterinaria (vedi best practice “infermeria felina” già egregiamente operanti in territori limitrofi). Ricordiamo inoltre, in conformità a quanto prescritto dal regolamento comunale, che i gatti di proprietà, se liberi di vagare sul territorio, devono essere sterilizzati. Infine rivolgiamo un appello per la ricerca di nuovi volontari, essenziali per la sopravvivenza dell'associazione e la continuazione delle sue attività a beneficio non solo dei felini, ma dell'intera comunità”.
Il Regolamento Il regolamento completo è disponibile sul sito internet del comune
www.comune.argenta.fe.it Per informazioni di dettaglio la polizia locale è a disposizione 0532 330301
La città di Argenta individua nella tutela degli animali uno strumento utile all'educazione della popolazione al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie e gli individui più vulnerabili.Art. 9 Detenzione di animali
1. Il proprietario, l'accompagnatore o il momentaneo detentore dell'animale è civilmente e penalmente responsabile di ogni azione dell'animale da lui condotto.
3. Gli animali, di proprietà o detenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
6. Chiunque detiene a qualsiasi titolo un animale è responsabile anche della sua riproduzione, nonché della custodia, salute e benessere della prole.
7. In particolare, il detentore di animali da compagnia è tenuto:
a) a rifornire l'animale di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata, e facilmente accessibili;
b) ad assicurargli un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
c) a consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
d) fermo restando quanto previsto alle lettere a), b) e c), a prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi;
f) ad assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali;
g) a garantire un ricovero i cui requisiti strutturali minimi non differiscano da quelli previsti per i reparti di n ricovero ordinario dei canili e gattili autorizzati su territorio regionale.
9. Nel rispetto delle esigenze etologiche di specie, è fatto divieto di allontanare dalla madre i cuccioli di cane e gatto al di sotto dei due mesi di età, salvo per necessità certificate dal veterinario curante.
Cani Art. 20 Attività motoria e attività di socializzazione
1. Chi detiene un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.
2. I cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere. Tale frequenza potrà essere ridotta in presenza di proprietari in condizioni di handicap documentato.
3. I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore da quella minima richiesta (art. 22.)
4. Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico deve:
a. utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;
b. portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio
Art. 21 Detenzione dei cani
1. è vietato detenere cani legati o a catena o l'utilizzo di qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo che per ragioni sanitarie, documentabili e certificate dal veterinario curante, per misure urgenti o solo temporanee di sicurezza. In questo caso, il periodo di tempo non deve essere superiore ad otto ore nell'arco della giornata, e la catena deve essere di almeno 6 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 5 e di altezza metri 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità.
Art. 26 Accesso negli esercizi pubblici
1. I cani, accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune, salvo quelli per cui è previsto il divieto in osservanza delle norme esistenti o per volontà del titolare espressa con adeguata a indicazione all'esterno del locale.
2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici, dovranno farlo usando il guinzaglio e la museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.
Art. 28 Cani adottati da privati o strutture pubbliche o private
Al fine di incentivare le adozioni dei cani ricoverati presso il canile comunale, i privati cittadini o i legali rappresentanti di case di riposo, case di cura, circoli aziendali, centri anziani, centri di recupero sociale, enti (pubblici o privati), organizzazioni ed associazioni site sul territorio comunale possono richiedere in adozione un cane, al quale il Comune, per il tramite del soggetto gestore della struttura, assicurerà al rilascio le profilassi di protocollo (vaccinazioni, test e prevenzione della filariosi, sterilizzazione e identificazione mediante microchip).
Gatti Art. 30 Definizione
1. Per "gatto libero" si intende un animale non di proprietà che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.
2. Per "colonia felina" si intende l'habitat nel quale, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono, risulti vivere in libertà una colonia di gatti.
Art. 31 Gatti di proprietà
1. È necessario che i gatti di proprietà che sono lasciati liberi di girare sul territorio siano sterilizzati a cura e spese del proprietario.
Art. 32 Colonie feline
1. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come zoofili, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi. I referenti delle colonie feline sono quei privati cittadini, o appartenenti ad associazioni zoofile che, motivati dall'affetto per gli animali, liberamente scelgono di occuparsi della nutrizione e della cura degli animali, collaborando con gli organi competenti fornendo le notizie delle colonie feline a cui si dedicano in base all'esperienza acquisita.
2. Agli zoofili deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà comunale.
3. È vietato a chiunque ostacolare l'attività di gestione di una colonia ed asportare o danneggiare gli oggetti impiegati per la sua gestione.
Uccelli Art. 34 Detenzione degli uccelli
1. Gli uccelli, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.
2. Per gli uccelli detenuti in gabbia, la stessa non potrà essere esposta a condizioni climatiche sfavorevoli e i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.
Art. 35 Dimensioni delle gabbie
1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche degli uccelli, chiunque detenga volatili ornamentali è tenuto a custodirli in gabbie lavabili e comunque di dimensioni adeguate che non ne impediscano il volo e che tengano conto delle dimensioni del volatile.
2. È comunque vietato mantenere i volatili legati a trespoli.
Animali acquatici 36 Tutela dei pesci ornamentali e degli animali da acquario
1. I pesci ornamentali e gli animali da acquario devono essere mantenuti, da chiunque li detenga a vario titolo, in acqua sufficiente, con ossigeno e temperatura adeguati alle esigenze della specie. I pesci ornamentali e gli animali da acquario, se trasportati, devono essere immersi in acqua.
Animali esotici Art. 37 Modalità di detenzione di animali esotici
1. È fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici detenuti in cattività di riprodurre le condizioni climatiche, fisiche ed ambientali dei luo- ghi ove queste specie si trovino in natura.