Art. 37 - Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale e, in particolare, quelli previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ciascuna amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, in particolare, dagli articoli 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223, le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture.
2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresì a pubblicare, nell'ipotesi di cui all'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la delibera a contrarre.


Informazioni sulle singole procedure

Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura


Anagrafica dell'Ente
Comune di Argenta
Piazza Garibaldi 1
44011 Argenta (FE)
Tel. 0532.330.111- Fax 0532-330.217
Cod. ISTAT 038/001
Partita I.V.A. 00108090382
Codice Fiscale 00315410381
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Pubblicato nel marzo del 2015
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