Unioni Civili e Convivenze di Fatto

Modalità

UNIONI CIVILI – CONVIVENZE DI FATTO

La Legge n.76 del 20 maggio 2016 pubblicata sulla G.U. N.118 del 21/05/2016 “ Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze” , in vigore dal 05/06/2016, regola e definisce i diritti e i doveri di tutte le coppie che, non riconoscendosi nello schema del matrimonio, decidono di costruire e progettare una vita insieme, che si tratti di unioni civili (coppie omosessuali) o convivenze di fatto (coppie sia omosessuali che eterosessuali).

Per le unioni civili tra persone dello stesso sesso occorre attendere l' adozione dei previsti decreti legislativi con i quali il Governo dovrà modificare l'ordinamento dello stato civile ed il diritto internazionale privato ed entro 30 giorni dall'entrata in vigore della nuova legge (entro 5 luglio 2016) dovrà essere emanato un DPCM con le disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi.
L'unione civile intesa come “specifica formazione sociale” tra persone dello stesso sesso si costituisce con dichiarazione resa all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.
In pratica vi è una equiparazione molto accentuata del nuovo istituto al matrimonio tradizionale tra persone eterosessuali, sia nella fase preliminare degli accertamenti dei presupposti, sia nella sostanza e nella forma della celebrazione e sia nella fase della nullità dell'unione civile nonché della separazione personale e dello scioglimento dell'unione civile.

Per le convivenze di fatto la nuova legge stabilisce precisi diritti per i conviventi, in materia di alloggi, in caso di malattia o ricovero e in ambito penitenziario. I conviventi potranno stipulare uno specifico contratto per quanto riguarda i rapporti patrimoniali.
Si intendono “conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da una unione civile”.
Per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di costituzione di una famiglia.
La normativa inerente la convivenza di fatto (commi 36-65) è in vigore dal 5 giugno 2016.
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Pubblicato nel marzo del 2015
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