La legge prevede la possibilità di produrre alla Pubblica Amministrazione, ai gestori o esercenti pubblici servizi e ai privati che lo consentano dichiarazioni rese dal richiedente concernenti stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato.
La dichiarazione può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il richiedente sia a diretta conoscenza.
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della Amministrazione Pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono SOTTOSCRITTE DALL'INTERESSATO E PRESENTATE UNITAMENTE A COPIA FOTOSTATICA NON AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL SOTTOSCRITTORE (si veda anche scheda
autocertificazione).
Gli stranieri e i cittadini italiani possono usare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nel caso in cui vogliano ospitare per motivi di turismo o famigliari, un parente o altro straniero, presso la propria abitazione.
Contrariamente se richiesta l'autenticazione della firma, il cittadino anche non residente, può rivolgersi ad uno qualsiasi degli Uffici Certificativi Anagrafici indicati, negli orari di apertura al pubblico.
Inoltre sono competenti a ricevere le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà i Funzionari incaricati a ricevere la documentazione, i Cancellieri, e i Notai.
Documento di riconoscimento valido.
Essere maggiorenne.
N.B. Per i minori la dichiarazione va sottoscritta dagli esercenti la potestà; per chi è soggetto a tutela (interdetti) la dichiarazione va sottoscritta dal tutore; per gli inabilitati e i minori emancipati la dichiarazione va sottoscritta dall'interessato con l'assistenza del curatore.
Rilascio immediato.
L'autenticazione è soggetta al pagamento dei diritti comunali e delle marche da bollo in funzione dell'uso dell'autenticazione richiesta.