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Contenuti

Descrizione:
Le modalità di detenzione, del commercio e dell'allevamento degli animali da compagnia, le condizioni di svolgimento degli spettacoli con animali, ivi compresa l'attività circense, sono disciplinate dalla Legge Regionale 5/2005 che ha definito:
"animale da compagnia" ogni animale tenuto, o destinato ad
esserlo, dall'uomo, per compagnia od affezione, senza fini produttivi
o alimentari.
"strutture connesse al commercio di animali da compagnia"
le attività economiche, quali i negozi di vendita di animali, le
pensioni per animali, le attività di toelettatura e di addestramento.
"allevamento di cani e gatti" la detenzione di cani e di
gatti in numero pari o superiore a tre fattrici o dieci cuccioli
l'anno, mentre per le altre specie di animali da compagnia, si intendono
esclusivamente quelle esercitate a fini di lucro.
Il Comune autorizza l'apertura di attività economiche riguardanti
gli animali da compagnia, fatti salvi i divieti fissati dalle norme
CITES per il commercio e l'allevamento di animali esotici. L'autorizzazione
indicherà esplicitamente la tipologia dell'attività svolta, le specie
che possono essere ospitate presso la struttura autorizzata, nonché
il nome della persona responsabile dell'assistenza degli animali,
in possesso di una qualificata formazione professionale sul benessere
animale, come disposto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 736/2005.
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Finanziamenti
Sono disponibili alla sezione dedicata ai finanziamenti alle imprese
eventuali bandi per contributi rivolti alle attività di commercio
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alla sezione finanziamenti
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