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Contenuti
Descrizione
La Regione Emilia Romagna, con la Legge n.15/2001, ha definito:
"inquinamento acustico": l'introduzione di rumore nell'ambiente
abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo
al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana,
deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti,
dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire
con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
"sorgenti sonore fisse": gli impianti tecnici degli edifici
e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria
il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali,
ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali,
commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti
di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone
e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative.
Ai sensi del comma 6 dell'art. 2 della Legge n. 447/1995, il
tecnico competente in acustica ambientale è la figura professionale
idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai
valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento
acustico, svolgere le relative attività di controllo.
Il riconoscimento della figura professionale spetta alla Provincia ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 15/2001, e l'elenco nominativo dei tecnici riconosciuti è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Nel territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare i valori limite riportati alle tabelle A,B,C riportate all'art. 3.1 delle Norme Tecniche di Attuazione del PSC.
Tutte le Attività che prevedano valori di emissione di rumore derivante dall'impiego di sorgenti sonore, esterne o interne, comprese quelle prodotte da apparecchiature funzionali all'immobile ove viene svolta l'attività (esempio impianti di aerazione, condizionamento, sollevamento, ecc.) dovranno presentare, allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune, apposita documentazione di previsione di impatto acustico (ovvero dichiarazione sostitutiva nel caso di emissioni rumorose entro i limiti previsti dalla normativa).
La "Documentazione di previsione di impatto acustico" è una
relazione tecnica idonea a fornire, in maniera chiara e inequivocabile,
tutti gli elementi necessari per una previsione più accurata possibile,
degli effetti acustici e deve essere allegata alle domande per il
rilascio:
a) di permessi di costruire relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
b) di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui alla lett. a);
c) di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio
di attività produttive.
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Tipologie di procedimenti relativi
al rumore di cui si occupa lo SUAP
Attività permanenti
Attività
con emissione di rumore che NON supera i limiti previsti - DICHIARAZIONE
Attività con emissione di rumore che supera i limiti previsti -
VALUTAZIONE
Attività temporanee
Manifestazioni
Cantieri
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