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Contenuti
Descrizione
Le aziende, per ciò che concerne la materia rifiuti, non si devono
limitare a considerare la sola quantità di rifiuti prodotti da smaltire,
ma devono tener conto della loro provenienza (rifiuti di processo,
fanghi derivanti dal trattamento delle acque, ecc), della loro natura
(pericolosi e non) e della loro destinazione (riciclo/recupero,
conferimento in discarica, conferimento in depositi temporanei,ecc).
Ai sensi del Decreto legislativo 152/2006, meglio conosciuto come Testo unico per l'ambiente, l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietata, ed è altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
A tal proposito la parte quarta del Decreto disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati anche in attuazione delle direttive comunitarie sui rifiuti, sui rifiuti pericolosi, sugli oli usati, sulle batterie esauste, sui rifiuti di imballaggio, sui policlorobifenili (PCB), sulle discariche, sugli inceneritori, sui rifiuti elettrici ed elettronici, sui rifiuti portuali, sui veicoli fuori uso, sui rifiuti sanitari e sui rifiuti contenenti amianto. Sono fatte salve disposizioni specifiche, particolari o complementari, adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti.
L'Art. 183 definisce:
rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie
riportate nell'Allegato A alla parte quarta del decreto e di cui
il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
produttore la persona la cui attività ha prodotto rifiuti
cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni
di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato
la natura o la composizione di detti rifiuti;
detentore il produttore dei rifiuti o il soggetto che li
detiene;
recupero le operazioni che utilizzano rifiuti per generare
materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti
meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la
selezione, e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato
C alla parte quarta del decreto;
stoccaggio le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni
di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'Allegato
B alla parte quarta del decreto, nonché le attività di recupero
consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di
cui al punto R13 dell'Allegato C alla medesima parte quarta;
deposito temporaneo il raggruppamento dei rifiuti effettuato,
prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti,
a determinate condizioni.
NB: I procedimenti riguardanti la materia rifiuti, avendo queste
molteplici variabili, sono a carattere estremamente complesso e
per questo prima della presentazione di ogni istanza si consiglia
di rivolgersi direttamente ai Referenti del procedimento.
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