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Contenuti
Descrizione
Il D.lgs n.152/2006 all' art. 74 e successive modifiche e integrazioni,
ha definito:
"acque reflue domestiche"
le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e
da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da
attività domestiche.
Per l'applicazione del criterio di assimilazione alle acque domestiche,
deve essere fatta specifica richiesta. La norma stabilisce che possiedono
caratteristiche qualitative equivalenti alle domestiche le acque
industriali con portata inferiore a 15 mc/gg, per le attività che rispettano i parametri della tabella 3 allegato A del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, di seguito riportato nella banca dati normativa.
Si precisa che la definizione "acque reflue domestiche" non deve
trarre in inganno l'impresa in quanto essa si riferisce a scarichi
derivanti in modo prevalente dal metabolismo umano.
La normativa definisce inoltre:
"acque reflue industriali"
qualsiasi tipo di acque reflue derivanti da processi di lavorazione del ciclo produttivo che abbiano parametri superiori alle acque reflue domestiche e/o assimilate alle domestiche.
"acque reflue di dilavamento" le acque meteoriche di dilavamento
derivanti da superfici scolanti nelle quale il dilavamento permane
per la durata dell'evento meteorico. Esse si qualificano a tutti
gli effetti come “acque di scarico.
In base a queste definizioni, lo SUAP provvede all'attivazione del
procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione e alla raccolta
delle comunicazioni necessarie in caso di modifiche.
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