Regolamento per la convivenza civile...
Regolamento per la Convivenza Civile, la Sicurezza e la Qualità della VitaGiulia Cillani Assessore ai fondi europei, cultura, associazionismo, volontariato, gemellaggio, politiche giovanili
(scarica la versione integrale Delibera Giunta Unione n. 14/2015)
(scarica la I° parte del del regolamento in versione semplificata e ridotta)
Un tema si pone prepotente sopra gli altri quando parliamo di politiche pubbliche, e quindi di futuro: la salvaguardia dell'ambiente.
Con la duplice coscienza del significato della parola, l'amministrazione comunale ha coinvolto la cittadinanza, nel corso dell'anno appena passato, a riflettere sui temi dell'educazione ambientale, e quindi sulla sua comunità. Questo grazie al progetto “Aleotti detto l'Argenta, lo spettacolo delle energie rinnovabili”. Da gennaio a giugno 2015 sono state proposte una serie di azioni per “promuovere la consapevolezza dell'appartenere ad una comunità fortemente caratterizzata dal rapporto con le risorse ambientali”. La descrizione ed i risultati del progetto li trovate commentati sul sito del comune di Argenta e su quello dell'Unione Valli e Delizie.
Uno degli esiti del sondaggio, che proponeva la scelta di azioni per la costruzione della coscienza ambientale, ha visto la cittadinanza chiedere all'amministrazione comunale un maggior impegno nella diffusione del regolamento per la convivenza civile, la sicurezza e la qualità della vita, percepito come uno strumento di sensibilizzazione importante per il 51,9% degli intervistati.
Che cosa è il Regolamento per la convivenza civile? ART.1 - Il regolamento per la convivenza civile, la sicurezza e la qualità della vita disciplina i comportamenti e le attività negli spazi pubblici e privati che possono influire sulla vita della comunità in modo da garantire la sicurezza, la convivenza civile e la qualità della vita, dell'ambiente, degli animali, per consentire la fruibilità dei beni e degli spazi comuni.
L'articolo 1 ci serve come spunto di interpretazione. Ci racconta infatti che ciò che regola i rapporti tra i cittadini e i propri luoghi, sono i comportamenti che impattano sulla nostra comunità, sul nostro ambiente. Le regole di convivenza descritte dal regolamento sono costruite per ridurre al minimo il nostro impatto negativo e per aumentare l'armonia. Con ambiente non intendiamo solo le aree verdi, le campagne ed i parchi, ma anche il complesso delle condizioni sociali, culturali e morali nel quale una persona si definisce. Risulta chiaro che anche i più piccoli comportamenti che l'abitudine ci può far credere innocui (come il lancio nel nulla di un mozzicone di sigaretta consumata), fanno la differenza, per impatto e per esempio educativo soprattutto in una realtà a misura d'uomo come la nostra. Avere piena coscienza di sé in relazione agli altri significa lavorare per non intaccare l'alto livello di qualità della vita che riconosciamo proprio della comunità argentana, per avere un ambiente più sano.
Il 68,5% degli intervistati nei sondaggi del progetto “Aleotti” ha ritenuto la distribuzione del regolamento in formato cartaceo casa per casa la misura più efficace per diffonderne la conoscenza.
Per questo (in una versione semplificata e ridotta) verrà allegato come inserto staccabile (e conservabile!) all'interno di 2 numeri di a!: un appuntamento a puntate con le regole della città di Argenta.Il regolamento è qui riportato con un linguaggio semplificato. Si rimanda alla lettura del testo integrale per la corretta interpretazione delle norme:
pl.unionevalliedelizie.fe.it
TITOLO 1 Disposizioni generali
La vigilanza relativa all'applicazione del presente regolamento è affidata alla polizia municipale o locale competente per il territorio, ed alle forze di polizia a competenza generale, oltre agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.
Il Sindaco può anche conferire funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni in via speciale e limitatamente alle materie di rispettiva competenza, anche a dipendenti comunali.
Anche allo scopo di favorire la sensibilità della cittadinanza sui temi della convivenza civile e del decoro urbano, l'amministrazione comunale può avvalersi di volontari singoli o associati.
Nel corso delle operazioni di vigilanza, i soggetti possono accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e nei locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolgano attività sottoposte alla vigilanza.
Per tutte le violazioni dalle quali comporta un danneggiamento al patrimonio pubblico consegue l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.
TITOLO 6 SANZIONI Art. 41
Affrontiamo fin da subito questo capitolo perché è fondamentale ricordare che chi contravviene alle disposizioni di cui al presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a euro 500.
fascia A sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 500,00 (con pagamento entro 60 giorni di euro 100,00);
fascia B sanzione amministrativa pecuniaria da euro 75,00 a euro 500,00 (con pagamento entro 60 giorni di € 150,00);
fascia C sanzione amministrativa pecuniaria fissa di euro 200,00.
Per le violazioni al regolamento di polizia urbana, autorità competente è il Dirigente Comandante del Corpo di Polizia Locale dell'Unione.
CRITERI DIRETTIVI PER L'ORDINANZA – INGIUNZIONE art. 42
In caso di mancato e repentino pagamento della sanzione stabilita, viene emanata un'ordinanza di ingiunzione, che aumenta la somma da corrispondere.
la sanzione è proporzionale alla gravità della violazione, alle misure per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, e alle condizioni economiche del colpevole;
in caso di ripetizione del medesimo illecito nei due anni successivi al primo, la sanzione viene incrementata di un ulteriore 25% sulla somma precedentemente ingiunta.
Per maggiori dettagli sulle sanzioni, consulta il regolamento completo.
TITOLO 2 Sicurezza urbana e qualità del vivere civile
La sezione introduttiva del regolamento: vi sono spiegate le finalità, gli ambiti di applicazione, chi e come si occupa di farlo rispettare. I commi qui riportati non sono esaustivi, consulta il regolamento sul sito!
È VIETATO art. 4
manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati
spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti
ostruire o invertire il deflusso dell'acqua dei fossati, dei canali o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché immettervi solidi o liquidi (anche saponi e/o detergenti) che possano danneggiare l'ambiente
occupare in qualsiasi modo gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l'utilizzo di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche
compiere atti o esporre cose, in luogo pubblico o in vista del pubblico, contrari alla decenza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disgusto, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati
accendere fuochi o gettare oggetti accesi negli spazi pubblici e nei luoghi di passaggio pubblico
sparare mortaretti o simili, far uso di manganelli di plastica o di simili oggetti contundenti o atti ad offendere, di schiumogeni e di ogni altro oggetto o sostanza idonea a molestare o imbrattare. In caso di manifestazione carnevalesca o a tema il divieto è subordinato a esigenze specifiche di sicurezza pubblica e valutato in relazione al contesto specifico ed è sanzionato in caso di effettivo danno procurato
gettare per terra mozziconi di sigaretta, gomme da masticare e qualsiasi materiale contribuisca a sporcare il suolo pubblico;
utilizzare terreni, aree esterne, balconi, terrazzi e luoghi condominiali collettivi visibili dagli spazi pubblici come luogo di deposito di rottami o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile.
CAMPEGGIO LIBERO art. 5
In tutto il territorio dell'Unione, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietato qualsiasi specie di campeggio o di attendamento, fuori da aree ritenute idonee e fatto salvo soste temporanee dovute a specifici scopi turistici, escursionistici, sportivi, in occasione di particolari eventi o previste dagli strumenti urbanistici. È inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio dell'Unione, di effettuare lo scarico di queste acque fuori delle aree appositamente attrezzate.
ACCATTONAGGIO art. 6
L'accattonaggio nel territorio comunale è vietato, compresa l'attività di accompagnatore di carrelli della spesa, quando intralcia l'accesso alle abitazioni oppure se svolto in modo invasivo con disturbo ai passanti.
MESTIERI GIROVAGHI art. 7
come cantante, suonatore, giocoliere, disegnatori del suolo (c.d. madonnari), lustra-scarpe e simili sono consentiti previo ottenimento dell'autorizzazione comunale.
VOLANTINAGGIO art. 8
La libera distribuzione di volantini è ammessa, previa comunicazione all'ufficio competente, per motivi di pubblico interesse, in circostanze eccezionali e straordinarie o per eventi particolarmente significativi per la comunità, da parte di amministrazioni pubbliche, di enti pubblici o di soggetti gestori di servizi pubblici per effettuare comunicazioni urgenti rivolte alla cittadinanza.
DISCIPLINA ANTI-BULLISMO art. 9
È vietato - anche all'interno degli istituti scolastici e delle loro pertinenze - in tutte le aree pubbliche, aperte al pubblico ed all'interno dei veicoli del trasporto pubblico, infastidire mediante atteggiamenti di prepotenza, intimidatori e verbalmente aggressivi, gli studenti e i cittadini. Il bullismo può danneggiare la sicurezza urbana e la civile convivenza.
La violazione amministrativa sarà formalmente e direttamente contestata a chi esercita la potestà genitoriale od altro soggetto previsto.
CONSUMO DI BEVANDE IN AREE PUBBLICHE art. 10
È fatto divieto a tutti coloro che consumano bevande, alcoliche o non, in aree pubbliche o aperte al pubblico di abbandonare oggetti di vetro o ceramica vuote o contenenti bevande, per evitare che tali oggetti possano divenire armi improprie nelle mani di persone in stato di alterazione psico-fisica o pericolo per i passanti.
ACCENSIONE DI FUOCHI art. 11
È vietato accendere fuochi liberi e bruciare materiali di varia natura comprese sterpaglie, siepi, potature, erba degli argini dei fossi, delle scarpate, pneumatici, residui di gomma, materie plastiche, stracci, pellami, cascami vari, rifiuti, anche se presenti nei cantieri edili. È consentita l'accensione di fuochi in agricoltura per motivi specificatamente previsti dalla normativa vigente. L'uso di bracieri, griglie, barbecue è vietato su aree pubbliche, se non a mezzo di allestimenti appositamente predisposti. È consentito sulle aree private o su quelle pubbliche appositamente individuate, purché non si rechi molestia ad altre persone.
SPURGO POZZI NERI art. 12
Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti con idonea attrezzatura muniti di dispositivi atti a non disperdere il liquido. Lo smaltimento di detti fanghi biologici liquidi e liquami su suolo agricolo a scopo fertilizzante è vietato.
PULIZIA FOSSI E SCARPATE art. 13
I proprietari ovvero gli utilizzatori a qualsiasi titolo di fondi e proprietà sono tenuti alla pulizia ciclica di cigli, scarpate, aree e fossi, per le parti di loro spettanza.
In particolare: taglio dell'erba e della vegetazione in genere e rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti, nelle aree private prospicienti su aree pubbliche; regolazione delle siepi, taglio di rami delle alberature e piante; taglio di radici ed in generale di parti arboree; regolazione, sagomatura delle scarpate e cigli; escavazione, profilatura, ridimensionamento, spurgo e pulizia dei fossi e dei canali di scolo delle acque meteoriche.
SGOMBERO DALLA NEVE art. 14
In relazione alla necessità di una mutua collaborazione è fatto obbligo ai proprietari, agli amministratori, ai conduttori degli stabili e agli esercenti attività prospettanti sulla pubblica via di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi, adottando le necessarie cautele.
Alla rimozione della neve dai passi carrabili e pedonali devono provvedere i loro utilizzatori, senza creare problemi per il transito pedonale e veicolare. La neve rimossa non deve essere accumulata sul suolo pubblico in luogo che possa provocare intralcio o pericolo alla circolazione.
RIFIUTI art. 15
A garanzia della sicurezza urbana, dell'igiene ed a tutela del decoro, qualsiasi abbandono di rifiuti è vietato.
Le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono in alcun modo essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi.
I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici o di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono in alcun caso essere depositati nei contenitori in strada o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro ritiro deve richiedersi specifico intervento dell'azienda preposta alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.
È vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici, pneumatici, residui di lavorazioni artigianali, industriali o agricoli (es. teli pacciamatura, contenitori fitofarmaci) nonché rifiuti pericolosi e macerie provenienti da lavori edili, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge e dalle norme locali.
I proprietari, i detentori o i possessori di terreni, sui quali almeno una volta sia intervenuto un abbandono di rifiuti per i quali sia stata interessata l'Amministrazione, devono adottare accorgimenti idonei (recinzione, fosso, cartelli ecc.) ad impedire ogni ulteriore forma di invasione ed occupazione da parte di terzi.
MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI, SPAZI PRIVATI E TERRENI art. 16
I proprietari o i possessori a qualunque titolo di fabbricati o altre costruzioni, che risultino disabitati, in stato di abbandono o comunque non utilizzati e potenzialmente pericolosi devono impedire l'accesso alle persone e prevenire l'invasione di animali infestanti.
I proprietari devono curarne la manutenzione e la pulizia, conservandoli costantemente liberi da impaludamenti, inquinamenti ed erbacce. In particolare, devono provvedere al taglio periodico dell'erba, alla rimozione e al corretto smaltimento di eventuali rifiuti. Fuori centro abitato o in aree isolate vanno preservate le condizioni di sicurezza e igiene.
WRITING E SPRAY ART art. 17
È vietato eseguire disegni, murales, scritte, di qualunque genere e con qualunque tecnica grafica ivi compreso lo spray. Sono ammesse deroghe esclusivamente per motivi artistici e di arredo urbano previa specifica autorizzazione.